PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'importo dell'indennità speciale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella seguente misura:

          a) euro 186, a decorrere dal 1o gennaio 2008;

          b) euro 206, a decorrere dal 1o gennaio 2009;

          c) euro 226, a decorrere dal 1o gennaio 2010.

      2. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      3. Salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2 della presente legge, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti automatici dell'indennità speciale.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.